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Le nostre sentenze di successo: Nullità dei contratti e degli ordini di acquisto dei titoli obbligazionari Lehman Brothers e Goldman Sachs

Il contratto tra banca e cliente per acquisto dei titoli obbligazionari Lehman Brothers e Goldman Sachs è nullo se non sottoscritte anche dal rappresentante della banca. A seguire la sentenza in esame:
Con il primo motivo di gravame gli appellanti aggrediscono la sentenza di primo grado deducendone l’erroneità nella parte in cui non ha ritenuto la nullità del contratto quadro per mancanza di forma scritta richiesta ad substantiam e di conseguenza la nullità degli ordini di acquisto, avendo il giudice di prime cure ritenuto che “il vincolo contrattuale” risulti “consacrato nelle scritture private allegate” e che “non rivelerebbe il difetto di opposizione della sottoscrizione del legale rappresentante della Banca convenuta, che non ha disconosciuto la provenienza”¸ osservando che il contratto quadro prodotto dalla banca appellata, stipulato in data successiva alla negoziazione dei titoli, reca unicamente la sottoscrizione di essi clienti; argomentano che il contratto relativo alla presentazione di servizi di investimento sottoscritto da parte del solo cliente è nullo, invocando in tema la giurisprudenza di legittimità, e che tale nullità si estende anche agli ordini di negoziazione dei titoli.

Il motivo, assorbente, è fondato.

Secondo Cassazione civile, sez. I, [..], n. [..], L’accordo quadro sottoscritto dal solo cliente e non dal rappresentante della banca stessa è nullo per violazione dell’art. 23 Tuf, non potendo la stipulazione essere desunta, in via indiretta, da dichiarazioni (di scienza o ricognitive) di contenuto differente. Dopo la stipulazione del contratto di negoziazione, gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita danno luogo ad atti sicuramente negoziali, ma non a veri e propri contratti, per di più autonomi rispetto all’originale contratto quadro di cui essi costituiscono attuazione ed adempimento. La nullità del contratto incide dunque sulla validità dei successivi ordini di acquisto stante anche l’esclusione di ogni forma di convalida del contratto nullo ex art. 1423 c.c. La produzione in giudizio del contatto di negoziazione da parte della banca, non rende validi retroattivamente gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita de quibus, con la conseguente necessità di restituzione della somma impiegata dal cliente e dei titoli alla banca.

Va dunque esaminato se, nella specie, il contratto di negoziazione debba ritenersi nullo. Il relativo documento è stato prodotto dalla banca e risulta stipulato successivamente agli ordini di negoziazione; inoltre reca la sottoscrizione dei soli attori ma non del rappresentante della banca stessa.

L’art. 23 del D.Lgs. n. 58 del 1998 prevede il requisito di forma scritta ad substantiam per il contratto quadro (al riguardo Cass. n. 10598 del 2005; 11 del 2004).

E’ appena il caso di precisare che tale requisito richiede necessariamente che siano formalizzate le dichiarazioni negoziali di proposta ed accettazione, in un unico contesto ovvero anche in tempi e contesti diversi.

Sussistendo controversia, la prova dell’esistenza del contratto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa, o delle relative scritture (Cass. N. 26174 del 2009). Al contrario, la stipulazione non può essere desunta, in via indiretta, da dichiarazioni di contenuto differente (ad es. di scienza, di ricognizione, ecc.). Ne potrebbero all’evidenza, sopperire prove testimoniali, per presunzioni, il giuramento o la confessione (tra le altre, al riguardo Cass. N. 2 del 1997).

Osserva inoltre il Collegio che secondo il consolidato orientamento della Cassazione (tra le altre: Cass. N. 22223 del 2006; n. 12711 del 2014) alla mancata sottoscrizione di una scrittura privata, può sopperirsi con la produzione in giudizio del documento stesso da parte del contraente non firmatario che se ne intende avvalere.

La giurisprudenza sopra suindicata afferma che la produzione in giudizio, realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto ex nunc, salvo, in ogni caso, che l’altra parte abbia revocato la proposta ovvero sia decaduta, determinando la morte; l’estinzione automatica della proposta, che non sarebbe dunque impegnativa per gli eredi.

Giurisprudenza altrettanto consolidata della Cassazione (tra le altre, Cass. S.U. n. 5395 del 2007) afferma che, dopo la stipulazione del contratto di negoziazione, gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita danno luogo ad atti sicuramente negoziali, ma non veri e propri contratti, per di più autonomi rispetto all’originale contratto quadro di cui essi costituiscono attenuazione ed adempimento.

La nullità del contratto incide dunque sulla validità dei successivi ordini di acquisto stante anche l’esclusione di ogni forma di convalida del contratto nullo ex art. 1423 c.c.

Pertanto, nella specie, la produzione in giudizio del contratto di negoziazione da parte della banca, non rende validi retroattivamente gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita.

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