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Jobs Act Autonomi: Smart Working

Interessante articolo sullo Smart Working:

Il Jobs Act autonomi contiene la disciplina dello smart working. Incardinata nell’ambito della riforma del lavoro autonomo, la disciplina mira a promuovere “le forme flessibili del lavoro agile allo scopo di incrementare la produttività del lavoro e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. Il lavoro agile o smart working è una prestazione di lavoro subordinato svolta, solo in parte, all’interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Nel disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, all’esame del Consiglio dei Ministri di oggi 28 gennaio, il Titolo II è interamente dedicato alla disciplina del c.d lavoro agile.

Nato da una proposta di legge d’iniziativa parlamentare, il disegno di legge del Governo, nell’ambito del più ampio progetto di riforma del lavoro autonomo non imprenditoriale, mira a promuovere “le forme flessibili del lavoro agile allo scopo di incrementare la produttività del lavoro e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

Il lavoro agile o smart working, nell’intento del legislatore, si pone come uno strumento innovativo alternativo al telelavoro, rispetto al quale si caratterizza per minore rigidità normativa e maggiori potenzialità: per il datore di lavoro, sotto il profilo organizzativo e in termini di produttività e di riduzione dei costi; per il lavoratore, in quanto garantisce la possibilità di conciliare i tempi di vita con quelli di lavoro, secondo un modello organizzativo fondato sul concetto meritocratico del conseguimento degli obiettivi.

Analizziamo i punti salienti della disciplina dello smart working contenuta nel disegno di legge governativo.

  • Natura subordinata dello smart working

L’art. 1 del disegno di legge colloca il lavoro agile nell’alveo del lavoro subordinato, specificando, infatti, che si tratta di una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:

  1. a) prestazione lavorativa svolta solo in parte all’interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva
  2. b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  3. c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.

Molti gli elementi di novità rispetto al telelavoro, del quale non si applicano né le norme né i contratti collettivi.

L’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004, di recepimento dell’Accordo Quadro Europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002, definisce il telelavoro “una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa”.

Nel lavoro agile il lavoratore può utilizzare strumenti tecnologici propri ovvero assegnatigli dal datore di lavoro. In tal caso il datore di lavoro è responsabile della loro sicurezza e del buon funzionamento.

Nel telelavoro di regola è il datore di lavoro ad essere responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri. E in caso il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione. Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.

  • Necessario l’accordo tra le parti

La volontarietà del datore di lavoro e del dipendente resta il comune denominatore fra telelavoro e lo smart working.

In particolare il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero essere frutto di un “successivo impegno assunto volontariamente”.

Lo smart working è sempre subordinato alla conclusione di un accordo scritto tra le parti, che disciplina le modalità di esecuzione della prestazione resa fuori dai locali aziendali, anche con riferimento alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo può essere a tempo determinato o indeterminato, e in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenata giorni. In presenza di un giustificato motivo le parti possono recedere prima della scadenza del termine (se l’accordo è a tempo determinato) o senza preavviso (se l’accordo è a tempo indeterminato).

  • Parità di trattamento

Sancito il diritto alla parità del trattamento economico e normativo. Al lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, infatti, a parità di mansioni svolte, deve essere riconosciuto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti degli altri lavoratori subordinati che svolgono la prestazione lavorativa esclusivamente all’interno dell’azienda.

Analogamente per il telelavoratore che, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell’impresa.

  • Poteri e obblighi del datore di lavoro

Spetta all’accordo tra le parti disciplinare l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali dallo smart worker nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

  • Protezione dei dati

In caso di lavoro agile spetta al datore di lavoro adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, il quale deve custodire con diligenza le apparecchiature eventualmente messe a disposizione dall’azienda

Più restrittive le norme per il telelavoro che, invece, attribuiscono al “datore di lavoro la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali”, con obblighi precisi di informativa verso il telelavoratore.

  • Sicurezza sul lavoro

Rispetto alle previsioni dell’art. 7 dell’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004, di recepimento dell’Accordo Quadro Europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002, che prevede obblighi ampi in capo al datore di lavoro “responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili”, nel caso del lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, il datore di lavoro per dare attuazione all’obbligazione di sicurezza, tenuto conto dell’impossibilità di controllare i luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa, deve consegnare una informativa scritta, con cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione.

Il lavoratore, a sua volta, per i periodi nei quali si trova al di fuori dei locali aziendali, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

  • Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali.

Il disegno di legge all’esame del Consiglio dei Ministri prevede l’applicazione della tutela contro gli infortuni e le malattie professionali al lavoratore in smart working.

In caso di infortunio in itinere avvenuto nel durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, la tutela spetta nei limiti e nelle condizioni dettate dal TU INAIL (art. 2, D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124), quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

  • Contrattazione collettiva.

I contratti collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015, possono integrare la presente disciplina, allo scopo di agevolare i lavoratori e le imprese che intendono svolgere prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

  • Incentivi alla produttività

Il disegno di legge prevede, infine che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo vigenti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro, nei limiti delle risorse stanziate, spettino anche con riferimento al lavoro agile.

Considerazioni conclusive

Certamente molte sono, sulla carta, le potenzialità dello smart working, concepito dal legislatore “come strumento e non come tipologia contrattuale”.

Pur se appare impropriamente inserita all’interno della riforma del lavoro autonomo non imprenditoriale (art. 2222 c.c.), la disciplina dello smart working spinge ad uno sviluppo di nuovi modelli aziendali e di organizzazione del lavoro di superamento della vecchia concezione del lavoratore subordinato come semplice prestatore di lavoro.

Lo smart working va verso una maggiore responsabilizzazione del lavoratore in termini di raggiungimento degli obiettivi aziendali, che induce a un cambio di passo organizzativo anche da parte delle imprese.

Flessibilità, produttività, riduzione dei costi, efficienza aziendale e nuovi incentivi fiscali e contributivi: sono i cardini di una riforma che presuppone la diffusione nelle aziende di nuovi modelli per il lavoro subordinato, centrati su condivisione delle informazioni aziendali, valorizzazione dell’apporto del lavoratore, misurazione delle performance per obiettivi e maggiore partecipazione ai risultati dell’impresa.

E a tale proposito, resta da capire se la riforma della PA, in corso di perfezionamento, intenderà proseguire nell’allineamento delle discipline del lavoro pubblico e privato anche attraverso l’estensione al pubblico impiego dello smart working: intenzione, questa, che sarebbe particolarmente meritoria quale simbolo di un diverso approccio organizzativo e metodologico al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni.

Fonte: IPSOA

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