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Novità introdotte con la Nuova Direttiva RED 2014/53/UE (già R&TTE)

La Direttiva RED (Radio Equipment Directive), concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, è entrata in vigore nel Giugno 2016, sostituendo la Direttiva R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/CE, originariamente pubblicata nel 1999.

I principi generali della direttiva per le apparecchiature radio sono simili a quelle della direttiva R&TTE e comprendono il rispetto dei requisiti essenziali per la sicurezza del prodotto, la compatibilità elettromagnetica (EMC) e l’uso efficiente dello spettro radio.

La nuova direttiva, a differenza della precedente, ha escluso dall’ambito di applicazione i terminali di telecomunicazione che non dispongono di un modulo radio (i quali ricadono nel campo di applicazione delle Direttive EMC e LVD) e i Kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati esclusivamente in strutture di ricerca e sviluppo; rientrano invece nella direttiva 2014/53/UE tutti i dispositivi come:

  • apparecchi audio e TV solo riceventi;
  • apparecchi che operano al di sotto dei 9 khz;
  • apparecchi di radio-localizzazione.

Le novità introdotte dalla nuova Direttiva, possono essere così sintetizzate:

  1. La precedente direttiva 1999/5/CE non forniva una definizione specifica della figura del fabbricante e degli altri operatori economici e dei loro rispettivi compiti all’interno della catena di produzione mentre la nuova direttiva RED tiene invece conto dell’esistenza di tutti gli operatori economici della catena di fornitura, quali fabbricanti, rappresentanti autorizzati, distributori e importatori, nonché dei rispettivi ruoli in relazione al prodotto, introducendo una serie di nuove definizioni e disciplinando in maniera dettagliata gli obblighi e le procedure ad essi relative nell’esercizio delle loro funzioni rispetto alla catena produttiva.
  2. La definizione difabbricante presente in questa Direttiva è distinta rispetto a quella di “produttore”contenuta nella normativa sui prodotti difettosi, che invece è più ampia. Il fabbricante è il soggetto a cui sono richiesti maggiori impegni e quindi è fondamentale discernere quando si è fabbricanti e quando no; inoltre vi sono anche particolari adempimenti per quanto riguarda i rappresentanti e i distributori.
  3. Il cambiamento più importante apportato dal nuovo quadro legislativo al contesto normativo dell’UE è stato l’introduzione di una politica generale sulla vigilanza del mercato. A differenza della precedente, la nuova disciplina è caratterizzata da una philosophy di intervento fortemente orientata alla protezione della sicurezza pubblica con la finalità di garantire una maggior tutela alla circolazione dei beni all’interno del mercato della Comunità, che si traduce in una maggior rigidità e chiarezza rispetto alla disciplina precedente.

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