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Legge di Bilancio 2018: Credito di imposta per formazione 4.0

Si segnala che il Ddl. di bilancio 2018 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che sostengono spese di formazione 4.0.

Il beneficio è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione negli specifici ambiti che saranno indicati in apposito allegato alla legge di bilancio 2018.

Il credito d’imposta è, comunque, riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

In base al testo del Ddl., sono agevolabili le spese in attività di formazione 4.0 effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso; si tratta, quindi, delle spese sostenute nel 2018.
Quanto all’oggetto dell’agevolazione, sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale “Industria 4.0”, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Sono escluse dall’agevolazione le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

In merito alle modalità di fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti. Non si applica il limite generale annuale di 700.000 euro per le compensazioni nel modello F24 (art. 34 della L. 388/2000), né il limite annuale di 250.000 euro per la compensazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1 comma 53 della L. 244/2007).

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.
Le imprese non soggette alla revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte di tali imprese sono ammesse all’agevolazione entro il limite massimo di 5.000 euro.
Le imprese con bilancio certificato sono, invece, esenti da tali obblighi di certificazione.

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